Art.1
Definizioni
1. L'art. 1 della legge
16 agosto 1962 n. 1654 come sostituito dall'art. 1 della legge
16 luglio 1974 n. 329 modificato dall'art. 1 della legge17 aprile
1989 n. 141 è sostituito dal seguente:
La denominazione "birra"
è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica
con ceppi di Saccharomyces Carlsbergenis o di Saccharomyces Cerevisae
di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di
frumento o di loro miscele e d'acqua amaricato con luppolo o suo
derivato o con entrambi.
La fermentazione alcolica
del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.
Nella produzione della
birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto
e degli additivi alimentari consentiti dal Decreto del Ministro
della sanità 27 febbraio 1996 n. 209.
Il malto d'orzo o di
frumento può essere sostituito con altri cereali, anche
rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie
prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato
sull'estratto secco del mosto.
Art. 2
Denominazione di vendita
L'art. 2 della legge
16 agosto 1962, n. 1354 come sostituito dall'art. 2 della legge
17 aprile 1989, n. 241, e dall'art. 19 del Decreto Legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
La denominazione "birra
analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato
non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico
volumico non superiore a 1,2%.
La denominazione "birra
leggera" o "birra light" è riservata al
prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5
e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore
a 3,5%.
La denominazione "birra"
è riservata al prodotto con gradi Plato superiore a 10,5
e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto
può essere denominato "birra speciale" se il
grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio
malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5.
Quando alla birra sono
aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti
alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è
completata con il nome della sostanza caratterizzante.
Art. 3
Divieti
L'articolo 4 della
legge 16 agosto 1962, n. 1354 è sostituito dal seguente:
E' vietato aggiungere
alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli
sostanze schiumogene.
Per la chiarificazione
della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze
innocue.
Il Ministro della sanità
sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare
l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli
1 e 2.
Art. 4
Mutuo riconoscimento
Le disposizione del
presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta
e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo e originari di tali
paesi.
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